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(DPE) SE IL TRUST È AUTENTICO NON È POSSIBILE IL SEQUESTRO PREVENTIVO (Trib. del Riesame di Cremona 10.01.2015 e Cass. pen. 03.12.2014 n.50672)

Nell’ordinanza del 9 gennaio 2015 il Tribunale del Riesame di Cremona ha affermato che i beni costituiti in trust – dei quali il “trustee” diviene proprietario e gestore sino alla restituzione degli stessi, alla scadenza del trust, ai beneficiari – non possono formare oggetto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, a meno che non sussistano elementi indiziari sintomatici del fatto che il “trustee”, indagato per reati tributari, continui ad amministrarli conservandone la piena disponibilità ovvero che tale disponibilità persista nonostante l’apparente titolarità del diritto in capo a terzi che hanno assunto la veste formale di “trustee”.
Il collegio (e qui risiede l’importanza della pronuncia), censurando punto per punto le argomentazioni dell’ordinanza cautelare, detta una serie di criteri “sintomatici” della liceità della segregazione patrimoniale in trust, sussistendo i quali ogni iniziativa giurisdizionale volta al sequestro dei suddetti beni risulta illegittima.
Osserva in primis che, quanto al ruolo di “guardiano del trust”, innanzitutto, “centrale” è la circostanza che l’atto istitutivo riservi a tale figura un mero diritto di informativa circa gli atti di disposizione posti in essere dal trustee, senza alcun potere di revoca.
L’istituzione del trust in favore delle figlie (o dei discendenti in linea diretta delle stesse), inoltre, corrisponde pienamente alle finalità tipiche dell’istituto, peraltro con impossibilità per il disponente/indagato di deviazioni dallo scopo (con vantaggi patrimoniali a proprio favore) non essendo egli stesso contemplato tra i beneficiari.
Determinanti, infine, risultano le clausole dell’atto istitutivo del trust che prevedono: l’irrevocabilità del trust, la piena discrezionalità del trustee nell’esercizio delle proprie funzioni, un compenso professionale per tale attività e la facoltà di revoca del trustee solo in capo ai beneficiari di reddito e per giusta causa.
Peraltro il Tribunale di Cremona dimostra di aver recepito gli insegnamenti recentemente espressi dalla Suprema Corte con la sentenza del 3 dicembre 2014, n. 50672, la quale, argomentando a contrario e confermando la legittimità del sequestro disposto nel caso di specie, osserva che “se l’effetto proprio del trust non è quello di dar vita ad un nuovo e distinto soggetto giuridico, ma unicamente di creare un patrimonio destinato al fine prestabilito, resta fermo che il disponente, con la costituzione del trust, proprio in ragione dello scopo cui è destinato il complesso dei beni e rapporti giuridici, ne perde subito la disponibilità, potendo essergli riservati, nel regolamento del trust, solo poteri circoscritti o per lo più di controllo e, per la stessa ragione, il trustee ne acquista la formale disponibilità al fine di meglio adempiere allo scopo”.


NP
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