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(DCV) CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA: L'ACQUIRENTE RISPONDE SOLTANTO DEI DEBITI INERENTI AL RAMO DI AZIENDA ACQUISTATO (Cass. civ. 30 giugno 2015, n. 13319)

Con la sentenza n. 13319 pronunciata lo scorso 30 giugno 2015 la Suprema Corte afferma che alla cessione di ramo di azienda è applicabile l'art. 2560 c.c. con la conseguenza che l'acquirente del ramo di azienda dovrà rispondere soltanto dei debiti pregressi risultanti da libri contabili obbligatori inerenti alla gestione del ramo di azienda ceduto.
Nel caso in esame, relativo ad una controversia insorta tra una s.r.l. ed una s.n.c. in relazione ad un pregresso debito relativo ad una fornitura di carne oggetto di un settore aziendale non ricompreso nel trasferimento, accogliendo il ricorso della prima, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione impugnata censurando la valutazione compiuta dalla corte del merito laddove la stessa aveva ritenuto l'acquirente di un ramo di azienda responsabile di tutti i debiti pregressi dell'intera azienda.
Ed invero, la corte, muovendo da un ampio "excursus" di carattere dottrinale e giurisprudenziale circa la disciplina dell'azienda e della circolazione della stessa, la Cassazione giunge ad affermare che nella cessione di ramo di azienda il bilanciamento di interessi previsto dal legislatore con l'art. 2560, comma 2, c.c., si realizza solo ritenendo che l'acquirente di un ramo di azienda risponderà dei debiti che dalla scritture contabili risulteranno riferirsi alla parte di azienda a lui trasferita; egli invece non risponderà non solo dei debiti che dalle scritture contabili non risultino relativi alla parte di azienda da lui acquistata, ma nemmeno pro quota per i debiti relativi alla gestione complessiva dell'impresa dell'alienante.
La soluzione prospettata, osserva la Corte, consente di rispettare il principio di cui all'art. 2560, comma 2, c.c., della responsabilità dell'acquirente per debiti oggettivamente risultanti dalle scritture contabili obbligatorie come attinenti all'azienda acquistata, senza sconfinare nel principio, non accolto dal legislatore, di responsabilità per debiti conosciuti o conoscibili come attinenti all'azienda. Pur in presenza di una contabilità unitaria, conclude la decisione in epigrafe, l'acquirente di un ramo di azienda è così messo in grado di conoscere i debiti pregressi di cui dovrà rispondere con la consultazione dei libri contabili, individuando in vista della sua autonomia economica e funzionale.



NP
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