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(DPR) TRATTAMENTO DATI PERSONALI: L’INFORMATIVA È NECESSARIA ANCHE IN CASO DI INSTALLAZIONE DI CITOFONO - VIDEOCAMERA (Cass. Civ. 02.09.2015, n. 17440)

Con la sentenza n. 17440 del 2.9.2015, la Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, ha statuito che l’installazione di un sistema di videosorveglianza all’interno di un esercizio commerciale, allo scopo di sorvegliare l’accesso nel proprio negozio quando il titolare si recava al piano superiore, è soggetto all’obbligo di informativa rivolta ai soggetti che facciano ingresso nel locale, come previsto dall’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003 e dal paragrafo 3 del Provvedimento in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010.

Ed invero la Corte chiarisce che l’installazione e l’utilizzo di un sistema di videosorveglianza per ragioni di sicurezza, anche se consente la sola visualizzazione delle immagini delle persone che accedono all’area videosorvegliata e non le registra, comporta un trattamento di dati personali e richiede, pertanto, il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di privacy, tra cui anche l’obbligo di fornire idonea informativa.

Non essendo stata riscontrata nel locale commerciale alcuna informativa, la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento sanzionatorio inflitto al ricorrente per violazione degli articoli 13 e 161 del Codice Privacy, e pertanto ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata.



NP
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