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(DF) CESSAZIONE CONVIVENZA MORE UXORIO: L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE AL GENITORE AFFIDATARIO DEI FIGLI MINORI È OPPONIBILE AI TERZI ACQUIRENTI (Cass. civ. 11 settembre 2015, n. 17971)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17971 dell’11 settembre 2015, ha riconosciuto il diritto della ex convivente, collocataria dei figli minori nonché assegnataria della casa familiare, a continuare a vivere nell’immobile, opponibile anche nei confronti dei terzi acquirenti che siano a conoscenza della condizione di convivenza precedente, anche se il trasferimento è intervenuto prima della pronuncia del provvedimento di assegnazione della casa familiare.

La Corte giunge a tale conclusione richiamando il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, anche nelle convivenze di fatto, in presenza di figli minori nati dai due conviventi, l’immobile adibito a casa familiare è assegnato al genitore collocatario dei predetti minori, anche se non proprietario dell’immobile, o conduttore in virtù di rapporto di locazione, o comunque autonomo titolare di una posizione giuridica qualificata rispetto all’immobile.

Ciò posto, prosegue la Corte, in virtù dell’affectio che costituisce il nucleo costituzionalmente protetto (ex art. 2 Cost.) della relazione di convivenza, il genitore, collocatario dei figli minori nonché assegnatario della casa familiare, deve ritenersi detentore qualificato dell’immobile ed esercita su di esso un diritto di godimento in posizione del tutto assimilabile al comodatario, la cui opponibilità è garantita, pur in assenza di trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione, anche nei confronti dei terzi acquirenti consapevoli della pregressa condizione di convivenza.



NP
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