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(DB) INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA: L'INFORMATIVA GENERICA AL CLIENTE SULLA NATURA RISCHIOSA DELL'INVESTIMENTO NON È SUFFICIENTE AD ASSOLVERE L'OBBLIGO INCOMBENTE SULL’INTERMEDIARIO (Cass. civ. 07.06.2016, n. 1164)

La Suprema Corte – nel richiamare principi già esposti con la recente pronuncia Cass. n. 1376 del 2016 – ha definito il contenuto ineludibile dell’obbligo contrattuale incombente sull’intermediario finanziario, che non può esaurirsi in formule di stile contenute nel contratto quadro, nè essere escluso nel caso in cui l'investitore si sia rifiutato di fornire le informazioni sui propri obiettivi di investimento e sulla propria propensione al rischio.

In particolare - per gli Ermellini – chiariscono che la segnalazione all'investitore della non adeguatezza dell'operazione di investimento deve contenere specifiche indicazioni concernenti: 1) la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto; 2) la precisa individuazione del soggetto emittente, non essendo sufficiente la mera indicazione che si tratta di un "Paese emergente"; 3) il "rating" nel periodo di esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; 4) eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd. di "grey market"); 5) l'avvertimento circa il pericolo di un imminente "default" dell'emittente.



NP
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