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(DL) L’UTILIZZO DI PASSWORD ALTRUI LEDE IRRIMEDIABILMENTE IL RAPPORTO FIDUCIARIO: LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO (Cass. civ. 15.06.2016 n. 12337)

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha confermato la legittimità del licenziamento intimato ad una dipendente di banca, cui era stato addebitato di aver utilizzato le credenziali del precedente direttore di filiale per accedere al terminale a lei in uso, oltre ad aver interrogato più volte la banca dati a pagamento per informazioni su soggetti ed imprese, non collegate ad esigenze di servizio.

Nel respingere le censure della ricorrente, la Suprema Corte chiarisce che, in virtù di costante giurisprudenza di legittimità, per giustificare un licenziamento disciplinare, i fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da lederne irrimediabilmente l’elemento fiduciario.

La relativa valutazione, spiega la Corte, deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti la natura e la qualità del singolo rapporto, la posizione delle parti, il grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, il nocumento eventualmente arrecato, la portata soggettiva dei fatti stessi, la circostanze del loro verificarsi, i motivi e l’intensità dell’elemento intenzionale o colposo.

E proprio alla luce di tale insegnamento - conclude la Corte – nella specie deve ritenersi legittimo il licenziamento impugnato, considerando l’utilizzazione della password e gli accessi alla banca dati non attinenti all'attività demandata, non tanto in sé, ma nell'ambito della delicatezza della funzione attribuita alla dipendente e della possibilità di accesso a dati sensibili di terzi, che avrebbe imposto un rigoroso rispetto delle regole e delle imposizioni impartite, la cui violazione è risultata pertanto idonea a determinare il venire meno dell’elemento fiduciario (con conseguente licenziamento della dipendente medesima).


NP
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