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(DT) FALSE FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI: LEGITTIMO L’ACCERTAMENTO BASATO SULLE SOLE DICHIARAZIONI DI CLIENTI E FORNITORI (Cass. civ. 25.10.17 sentenza n. 25291)

Con Ordinanza del 25 ottobre 2017, n. 25291, la Corte di Cassazione ha affermato che è legittimo l’accertamento basato su presunzioni semplici, fondate su dichiarazioni rese da fornitori dell’azienda alla Guardia di Finanza, anche se non sono seguiti risconti documentali o indagini da parte dell’amministrazione finanziaria. La Corte ha precisato che la presunzione assume valore autonomo di prova della pretesa fiscale, senza che vi sia necessità di riscontri documentali quando è fondata su indizi gravi, precisi e concordanti, gravando di conseguenza il contribuente dell’onere della prova contraria.