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(DL) LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO SE IL LAVORATORE, ASSENTE PER MALATTIA, SVOLGE ATTIVITA’ CHE FACCIA PRESUMERE L’INESISTENZA DELLA MALATTIA O CHE PREGIUDICHI LA GUARIGIONE (Cass. Civ. 19.09.2017 sentenza n. 21667)

La Corte di Cassazione ritorna a pronunciarsi sul tema della legittimità del recesso datoriale intimato al lavoratore che, durante la malattia, viene sorpreso a svolgere attività lavorativa (o extra lavorativa).
La Corte, ha precisato che “lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia è idoneo a giustificare il recesso del datore di lavoro per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà ove tale attività esterna, prestata o meno a titolo oneroso, sia per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia,
dimostrando, quindi, una sua fraudolente simulazione, ovvero quando, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l’attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il
rientro in servizio del lavoratore”.
Nel caso esaminato la Corte ha rigettato il ricorso del datore di lavoro ritenendo che la Corte d’Appello avesse correttamente ritenuto irrilevante la condotta del lavoratore sotto il profilo sanzionatorio: l’attività svolta presso l’esercizio commerciale del figlio, infatti, era stata molto blanda e non poteva considerarsi idonea a dimostrare la simulazione del proprio stato di malattia, né risultava idonea a pregiudicare la guarigione del lavoratore.