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(DIM) PROTEZIONE UMANITARIA PER IL RICHIEDENTE CHE SI E’ INSERITO NELLA SOCIETA’ CIVILE DEL PAESE OSPITANTE (Trib. Bologna Ord. 24.11.17)

IL Tribunale di Bologna si è pronunciato nel senso del riconoscimento ad un cittadino pakistano del permesso di soggiorno per motivi umanitari (ex art. 5 co. 6 Dlgs 286/98), pur in difetto di una minaccia grave alla vita od alla persona derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato e di minaccia individualizzata nel paese di provenienza.
A sostegno della decisione così assunta - all’ interno di una situazione giuridica non propriamente aderente ai presupposti di cui all’ art. 14 lett c) Dlgs 251/2007 - il giudicante ha ritenuto determinante ai fini della concessione in esame il buon inserimento del richiedente nel contesto sociale del paese ospitante con reperimento di attività lavorativa, tale da
giustificare, momentaneamente, il mancato rimpatrio. (DG)