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(DL) MOBBING: IL COMPORTAMENTO DEL DATORE DI LAVORO RILEVA SOLAMENTE NEL CASO DI CONDOTTE DI CARATTERE PERSECUTORIO RIPETUTE CON SISTEMATICITA' IN UN BREVE LASSO DI TEMPO (Cass. civ. 24.11.2017 sentenza n. 28098)

Con la recente ordinanza n. 28098/2017 la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte D'Appello di Torino che aveva respinto la richiesta di risarcimento del danno da mobbing avanzata da un lavoratore attesa l'impossibilità di rilevare, nel caso in esame, una molteplicità di condotte persecutorie poste in essere ai danni del dipendente.
La Suprema Corte ha infatti ritenuto assolutamente non contraddittorio l'iter logico giuridico seguito dalla Corte Territoriale la quale, in presenza di un numero esiguo di episodi, collocati a notevole distanza temporale l'uno dall'altro, ha ritenuto che i fatti contestati fossero "sforniti del carattere della sistematicità, della durata dell'azione e non collegati tra loro da un medesimo intento persecutorio". 
Per la Corte di Cassazione, dunque, non sarebbe possibile rinvenire un intento vessatorio da parte datore di lavoro quando siano contestati fatti avvenuti a notevole distanza temporale l'uno dall'altro.
I Giudici di legittimità hanno, inoltre,  preso spunto dalla vicenda in esame per ribadire che per la configurabilità del mobbing lavorativo debbono ricorrere contemporaneamente i seguenti requisiti: 
"a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con
intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo,
direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella
propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi". (AS)