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(DS) DOVERI DI PROTEZIONE DEL PAZIENTE (Cass. Civ. 19.01.2018 sentenza n. 1251)

Con la recentissima sentenza n. 1251 del 19.01.2018 la Corte di Cassazione ha espresso un importante principio di diritto riguardante i doveri di protezione del paziente incombenti sulla Struttura Ospedialiera incaricata della effettuazione di analisi cliniche.
Il caso sottoposto all'attenzione della Corte aveva ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno avanzata nei confronti di una struttura ospedaliera ritenuta dalle parti attrici responsabile della morte del proprio parente per non aver comunicato tempestivamente allo stesso, o al sanitario competente, i risultati delle analisi a cui il defunto si era sottoposto e dai quali si evinceva che il paziente era in imminente pericolo di vita.
I Giudici di legittimità, nel pronunciarsi sulla vicenda, hanno ribadito, con la costante e consolidata giurisprudenza, la sussistenza in capo alle Strutture Ospedaliere di obblighi di prestazione e doveri di protezione nei riguardi dei pazienti.
Ciò anche nel caso in cui gli stessi si rivolgano alla Struttura per sottoporsi ad analisi cliniche e non per essere ricoverati ricorrendo, anche in questo caso, un contratto di spedalità.
Nei doveri di protezione del paziente, per l'appunto, non è incluso un generico obbligo di comunicare prontamente qualsiasi alterazione risultante dalle analisi bensí lo specifico obbligo di attivarsi qualora le alterazioni riscontrate siano di gravità tale da far ritenere il paziente in imminente pericolo di vita e vi sia la probabilità di scongiurare l'avverarsi di un simile rischio tramite una tempestiva comunicazione dei risultati al paziente ovvero al sanitario competente.
Cosi pronunciandosi i Giudici di legittimità hanno cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Venezia la quale non aveva evidenziato alcuna responsabilità della Struttura Sanitaria per non aver empestivamente segnalato al paziente, o al medico competente, il notevole innalzamento dei livelli di potassio, risultante dalle analisi, che avrebbe indotto, nel giro di soli tre giorni, alla morte del paziente per arresto cardiaco da iperpotassiemia.
La Corte di Appello di Venezia è stata pertanto chiamata, in diversa composizione, a riesaminare la vicenda conformandosi al principio espresso dalla Corte di Cassazione.