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(DCV) IN SEDE DI ACCERTAMENTO DELL’OBBLIGO DEL TERZO PIGNORATO, LA QUIETANZA DEL DEBITOR DEBITORIS HA VALORE MERAMENTE INDIZIARIO E PUÒ ESSERE LIBERAMENTE CONTESTATA DAL CREDITORE PROCEDENTE (Cass. 09.10.2018 n. 24867)

La Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha affermato che la quietanza di pagamento rilasciata dal terzo esecutato al debitore costituisce nei confronti del creditore procedente una mera prova atipica, con valore meramente indiziario.
In sede di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, infatti, sia che si tratti di giudizio a cognizione piena ex art. 548 c.p.c. fino al 31 dicembre 2012 sia di giudizio a cognizione sommaria oggi disciplinato dall’art. 549 c.p.c., il creditore procedente agendo iure proprio è terzo rispetto ai rapporti intercorsi tra il debitore e il terzo esecutato (debitor debitoris). Da ciò consegue che la quietanza rilasciata da quest’ultimo al debitore può essere opposta al creditore solo se abbia data certa anteriore alla notificazione dell’atto di pignoramento. Anche in tal caso, comunque, non ha il valore probatorio privilegiato di cui all’art. 2702 c.c., bensì valore meramente indiziario trattandosi di prova atipica. Pertanto il creditore è libero di contestarne il contenuto. (AO)