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(DCM) IL BROKER ASSICURATIVO NON È SOLO UN MEDIATORE MA SVOLGE ANCHE UN’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA DEL CLIENTE DURANTE L’ESECUZIONE E LA GESTIONE DEL CONTRATTO (Cass. 11.10.2018 n. 25167)

I giudici di legittimità, nel delineare la figura del broker assicurativo, evidenziano la sua funzione di assistenza del cliente nella fase di esecuzione e gestione del contratto.
Il broker, infatti, oltre all’attività di mediatore di assicurazione e riassicurazione, svolge un’attività di collaborazione di natura intellettuale con l’assicurando nella fase antecedente la messa in contatto con l’assicuratore. Nel corso di tale fase lo stesso agisce per iniziativa dell’assicurando e come suo consulente, analizzando le figure contrattuali presenti sul mercato e riportandole alle esigenze del cliente al fine di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa il più aderente possibile alle sue esigenze.
La Corte evidenzia come l’attività del broker si articoli in tre momenti della fisiologia negoziale: in primis egli svolge uno studio volto a individuare la soluzione più conforme alle esigenze dell’assicurando; in secundis si occupa della contrattazione con la compagnia per conto del cliente per giungere alla conclusione del contratto; in ultimo assiste l’assicurato per tutta la durata della polizza. (AO)