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(DCV) VALIDA LA NOTIFICA ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ESTRATTO DALL’ALBO PROFESSIONALE DI APPARTENENZA (Cass. Sez. Un. 28.09.2018 n. 23620)

La Corte di legittimità, a Sezioni Unite, ha affermato la validità della notificazione a mezzo pec non solo allorquando l’indirizzo di posta elettronica certificata sia estratto dal registro INI PEC o ReGIndE, ma anche a quando la notifica sia stata effettuata all’indirizzo comunicato dal destinatario all’ordine professionale di appartenenza.
A motivazione della pronuncia la Corte evidenzia che, nonostante l’art. 16sexies del d.l. 179/2012 nel disciplinare la notifica a mezzo pec preveda solo l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dagli elenchi di cui al D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 art. 6bis nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia, in realtà sotteso alla norma vi è il riferimento all’indirizzo di posta elettronica risultante dagli albi professionali. Ciò in quanto l’art. 6bis del D. Lgs. 82/2005, commi 2bis e 5, impone al difensore l’obbligo di comunicare il proprio indirizzo all’ordine di appartenenza, a cui spetta inserirlo nel registro INI PEC e ReGIndE. In tal senso anche l’art. 5 della legge 53/1994 che prevede espressamente che l’atto debba essere trasmesso a mezzo pec all’indirizzo che il destinatario ha comunicato al proprio ordine.
Pertanto la notificazione effettuata a tale indirizzo deve ritenersi perfettamente valida. (AO)