Feb

12

19

(DLS) ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMA REGIONALE IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UNICITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE MEDICO (C.Cost. 21.12.2018 n. 238)

Con la pronuncia in oggetto la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale che consente ad una struttura privata accreditata di avvalersi di medici in rapporto esclusivo con il SSN. Una tale previsione, infatti, si pone in contrasto con il principio di unicità del rapporto di lavoro del personale medico con il SSN di cui all’art. 4 co. 7 della Legge 412 del 30.12.1991 e, quindi, con l’art. 117 Cost. A motivo della decisione la Consulta, nel ribadire l’importanza del citato principio e richiamando la giurisprudenza amministrativa che ne ha sottolineato il carattere oggettivo e assoluto, ha posto l’accento sulla particolare natura delle istituzioni sanitarie private convenzionate che svolgono funzione integrativa e sussidiaria della rete sanitaria pubblica. Orbene, tale natura impone che il medico che già presta la sua attività in rapporto esclusivo con il SSN non possa operare contemporaneamente anche presso una struttura privata convenzionata. Ed è proprio per lo stesso motivo che, ai sensi dell’art. 1 co. 5 ella Legge 662 del 23.12.1996, il medico può esercitare l’attività libero – professionale intra moenia solo oltre l’orario di lavoro, sia all’intero che all’esterno della struttura sanitaria, purché non in strutture private convenzionate. Da ciò consegue l’illegittimità costituzionale della norma regionale che consente ad una struttura privata accreditata di avvalersi di medici in rapporto esclusivo con il SSN configurando una violazione del principio di unicità del rapporto di lavoro citato e, in tal modo, dell’art. 117 Cost.