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(DAM) GARA D'APPALTO E FALSE ATTESTAZIONI (Cons. Stato Sez. V 19 aprile 2019 n. 2553)

Per la partecipazione ad una gara di appalto, l’ipotesi tipizzata di falsa informazione, come informazioni false o fuorvianti, suscettibile di influenzare le decisioni della stazione appaltante può essere riferita solo alla stessa gara nell’ambito della quale la falsa informazione si verifica e non ad una precedente procedura concorsuale, a maggior ragione quando la stessa non risulta neppure annotata nel casellario informatico dell’ANAC.
L’autonoma causa di esclusione di cui all’art. 80, co. 5, lett. f – ter (introdotta da d.lgs. n. 56 del 2017), per la quale l’avere presentato false dichiarazioni o falsa documentazione in precedenti gare è motivo di esclusione, è quindi possibile solo se abbia comportato l’iscrizione nel casellario informatico (ai sensi del co. 12 dello stesso art. 80) e perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico. (MA)