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(DS) RESPONSABILITÀ MEDICA: IL NESSO CAUSALE SECONDO IL CRITERIO PROBABILISTICO E ESAME DELLA CTU (Cass. 27.03.2019 n. 8461)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha affermato che, nell’ambito della responsabilità medica, il nesso causale tra l’omissione del medico e il pregiudizio patito dal paziente è configurabile ove, attraverso un criterio probabilistico, si ritenga che l’opera del medico se correttamente e prontamente prestata avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno realizzatosi. Nell’ipotesi in cui il danno riconducibile allo stesso illecito del medico consista anche nella morte del paziente, il giudice di merito è chiamato ad applicare la regola della preponderanza dell’evidenza o del più probabile che non nel valutare il nesso eziologico tra la condotta del sanitario e tutte le conseguenze dannose che ne sono derivate. La Corte, inoltre, interviene sull’esame della CTU da parte del giudice di merito. Secondo i giudici di legittimità, infatti, laddove il giudice decida di fondare la propria decisione sui risultati della CTU, deve tenere conto anche dei chiarimenti integrativi sui rilievi dei consulenti di parte. In mancanza del completo esame della consulenza, si configura un vizio della sentenza che può essere fatto valere nel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 360 somma 1 n. 5 c.p.c. (AO)