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(DC) UTILIZZABILE IN SEDE CIVILE LA CTU ACQUISITA IRRITUALMENTE IN ALTRO GIUDIZIO (Cass. n. 32784 del 13.12.2019)

Con la pronuncia in oggetto la Suprema Corte ribadisce i più recenti principi dalla stessa affermati circa i limiti di utilizzabilità, in un determinato giudizio, di una CTU espletata irritualmente in altro procedimento (nella specie, penale), in particolare perchè in violazione del principio del contraddittorio.
La Corte, accogliendo il motivo di ricorso, ha ricordato il principio per cui, una volta acquisita la prova nel nuovo processo, essa entra a far parte del thema probandum di quel processo con tutte le facoltà che sono concesse alle parti in tema di consulenza tecnica, e quindi: chiedere la rinnovazione della stessa proprio perchè acquisita irritualmente nel giudizio di provenienza, oppure ricorrere ad un perito di parte per controdeduzioni scritte o orali, ovvero, ancora, svolgere in generale valutazioni critiche al fine di stimolare la valutazione giudiziale su di essa.
Ciò che, piuttosto, non è concesso alle parti è dedurre solo in sede di legittimità la mera irritualità dell'acquisizione della CTU nel processo di provenienza al fine di farne derivare la nullità nel giudizio di approdo, atteso che a rilevare è l'effettiva esplicazione del contraddittorio nel giudizio dove la prova del diverso processo viene acquisita.
Pertanto, in assenza di controdeduzioni volte a contestare le risultanze della CTU nel giudizio di approdo, la violazione del contraddittorio o comunque l'irritualità della consulenza, a parere della Corte, rimane confinata nel giudizio di provenienza. (FA)