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(DCM) REVOCATORIA FALLIMENTARE E OBBLIGO DI RESTITUZIONE EX ART. 2560 CO. 2 C.C. (Cass. n. 32134 del 10.12.2019)

Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte di Cassazione ha affermato come l’art. 2560 comma 2 c.c. vada interpretato non già in senso strettamente letterale, ma tenendo conto dell’ esigenza di fornire una tutela effettiva del creditore, di modo da evitare soluzioni incoerenti con la ratio sulla quale la norma si fonda o ad una eterogenesi dei fini. La Corte giunge a tale conclusione ripercorrendo la propria costante giurisprudenza ed in particolare la pronuncia delle Sezioni Unite n. 5054/2017 secondo cui "il cessionario dell'azienda è obbligato, ai sensi dell'art. 2560, comma 2 c.c., alla restituzione conseguente alla revoca fallimentare di un pagamento ricevuto dal cedente anteriormente alla cessione, solo se tale debito risulti dai libri contabili obbligatori, sempre che sussista un'effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell'azienda (...) e salvo che il cessionario stesso abbia inteso assumere anche il futuro debito derivante dall'esercizio dell'azione revocatoria dei pagamenti risultanti dalla contabilità aziendale”. Orbene, a fronte di tale orientamento i giudici di legittimità formulano il seguente principio di diritto: “in tema di cessione di azienda, il principio di solidarietà fra cedente e cessionario, fissato dall'art. 2560, secondo comma, cod. civ. con riferimento ai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, principio condizionato al fatto che essi risultino dai libri contabili obbligatori /deve essere applicato tenendo conto della "finalità di protezione" della disposizione, finalità che consente all'interprete di far prevalere il principio generale della responsabilità solidale del cessionario ove venga riscontrato, da una parte, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi da quelli per i quali essa è stata introdotta, e, dall'altra, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di fornire una tutela effettiva al creditore che deve essere salvaguardato”. (AO)