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(DS) CONSENSO INFORMATO ED INTERVENTO DI CHIRURGIA ESTETICA (Cass. n. 29827 del 18.11.19)

In tema di consenso informato interviene l'Ordinanza in epigrafe del Supremo Collegio, certamente meritevole di attenzione.
Il caso riguardava madre e figlia che avevano subito un intervento di mastoplastica additiva con inserimento di protesi. L’ esito delle operazioni aveva però comportato un indesiderato aumento del volume del seno di almeno due taglie. Effetto questo non necessario ed evitabile con diversa ed anche possibile tecnica chirurgica. Per eliminare tale effetto indesiderato ed ottenere quello voluto di revisione della mastopessi, le donne si sono rioperate. Il primo chirurgo è stato però condannato al risarcimento del danno proprio in ragione della mancata informativa sulle conseguenze estetiche dell’ operazione.
E qui risiede il punto interessante, ove al di là della sussistenza di una obbligazione di mezzi o di risultato in capo al medico, questi oltre ad evidenziare la tecnica ed i rischi dell’ intervento, avrebbe dovuto ottenere anche un consenso consapevole sull’ esito estetico dell’ operazione. Affermano i giudici del Supremo Collegio come non possa infatti essere delegata al chirurgo la scelta sulla opzione estetica del paziente che spetta solo ed esclusivamente a quest’ ultimo. Ed invero chi si rivolge ad un chirurgo plastico non ha bisogno di curare una malattia ma è determinato piuttosto da esigenze estetiche e quindi è proprio tale risultato, la causa contrattuale (DG)