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(A) TUTELA INFORTUNISTICA INAIL PER INFEZIONE DA COVID-19 IN OCCASIONE DI LAVORO (Circ. INAIL n. 13 del 03.04.2020)

L’ INAIL è intervenuta con la circolare sopra richiamata sia per chiarire i termini di sospensione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni INAIL in questo momento di emergenza, sia per affrontare il punto dell’ ambito di tutela assicurativa ove vengano accertati casi di Covid-19 in occasione di lavoro.
Preliminarmente viene ribadito come l’ INAIL tuteli le affezioni morbose derivanti da malattie infettive e parassitarie con inclusione quindi del Coronavirus, inquadrandole, per l’ aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro.
Recita l’ Ente come nell’ attuale situazione pandemica l’ ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti ad un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.
A rischio specifico, oltre i sanitari, sono esposte quelle professionalità a contatto diretto e costante con il pubblico o l’ utenza. A titolo meramente esemplificativo vengono indicati i lavoratori che operano in front office , alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’ interno degli ospedali con mansioni tecniche di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi etc.
Per le tipologie anzidette – per le quali vi è rischio specifico – vige il principio della presunzione semplice.
Vi è poi tutta un’ altra (piu’ ampia) categoria di lavoratori esposti pero’ a rischio generico per i quali l’ accertamento medico legale dovrà valutare l’ origine del contagio (se lavorativa o extralavorativa).
Proprio quest’ ultimo aspetto appare uno dei non pochi punti critici. In altri termini risulterà molto complesso ricostruire il dove del contagio. Certamente il datore di lavoro, non appena avuta notizia che il proprio dipendente ha subito il contagio da Covid-19 dovrà, nei due successivi giorni, fare denuncia dell’ evento all’ INAIL (escludendo quest’ ultima che tali denunce incidano sul tasso medio di andamento infortunistico e quindi sul premio
Per i casi nei quali sia dubbia la competenza INPS od INAIL saranno gli Enti destinatari della richiesta di tutela, sulla base di rilievi e accertamenti, ad evitare sovrapposizioni o trattamenti non conferenti.
Circa la decorrenza del diritto alla prestazione il termine decorre dal primo giorno di astensione come da certificazione medica per intervenuto contagio oppure dal primo giorno di assenza per quarantena.
Anche per l’ infezione in parola può contemplarsi, sussistendone i presupporti, la disciplina del cd infotunio in itinere. (DG)