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(DP) RESPONSABILITA’ DEI MEMBRI DEL CDA NELLE SOCIETA’ DI CAPITALI – PREVENZIONE INFORTUNI (Cass. n.54 del 03.01.2020)

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di organizzazione e vigilanza per l’osservanza delle misure predisposte da parte dell’azienda a tutela della sicurezza sul lavoro, gravano indistintamente, nelle società di capitali, su tutti i membri del CDA che possono ritenersi passibili di responsabilità, in caso di violazioni ed inadempimenti, con relative conseguenze in termini di natura penale. Per la S.C. una tale responsabilità può escludersi solo in caso di espressa delega, formalmente conferita a terzi, di tali obblighi di vigilanza e prevenzione in materia e, dunque, in caso di delega della posizione di garanzia. Non può allo scopo ritenersi sufficiente la nomina di un preposto. La S. C. a tal riguardo ha espressamente precisato come la “preposizione di un preposto non costituisce atto di delega in senso stretto; e d'altronde non sottrae il datore di lavoro ai propri obblighi di organizzazione e di vigilanza sulla osservanza delle procedure aziendali, anche da parte del preposto stesso” .Né si ritiene sufficiente a poter escludere una qualche responsabilità in capo ai membri del CDA, la prassi elusiva da parte dei lavoratori delle misure di sicurezza predisposte dall’azienda quando questa è ben nota al datore che avrebbe dovuto invece vigilare sul pieno rispetto delle misure di prevenzione. Sul punto la S.C. ha ribadito infatti il principio per il quale “in tema di infortuni sul lavoro, in presenza di una prassi dei lavoratori elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, non è ravvisabile la colpa del datore di lavoro, sotto il profilo dell’esigibilità del comportamento dovuto omesso, ove non vi sia prova della sua conoscenza, o della sua colpevole ignoranza, di tale prassi”. (EC)