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(DP) IL DOVERE DI GARANZIA DEGLI OPERATORI SANITARI NEI CONFRONTI DELL'OSPITE DI RSA PRESCINDE DALLE CARENZE ORGANIZZATIVE DELLA STRUTTURA (Cass. n. 16132 del 28.4.2021)

La Corte di Cassazione Penale ha confermato le sentenze di merito di condanna di un'infermiera professionale e di un'operatrice sanitaria di RSA per non aver colpevolmente accudito un'anziana ospite di 89 anni così da non avvedersi del progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute, tale da determinarne il decesso appena 20 giorni dopo il suo ingresso nella struttura.
La linea difensiva proposta dinanzi la S.C. da entrambe le operatrici era volta, da un lato, a contestare la sussistenza di un progressivo decadimento dell'ospite della RSA e , dall'altro, ad evidenziare come l'inadeguatezza di organico della struttura sanitaria (per il ridotto numero di personale rispetto agli ospiti) costituisse in ogni caso una valida esimente della condotta delle due imputate.
La Corte, nel confermare le sentenza di condanna, ha invece richiamato il suo costante orientamento (Cass. n. 39256/2019, 2192/2014, 9638/2000) secondo il quale tutti gli operatori di una struttura sanitaria, quale è una RSA, sono ex lege portatori di una posizione di garanzia nei confronti dei pazienti/degenti, espressione dell'obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto dagli artt. 2 e 32 Cost..
La salute dei pazienti/degenti va quindi tutelata da parte dell'operatore sanitario, per l'intera durata del suo orario di lavoro, contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l'integrità.
Ciò posto la Corte, oltre a ritenere ampiamente provato il progressivo - e quindi non repentino - decadimento delle condizioni fisiche della anziana degente, talmente evidente da non poter certo essere sfuggito alle operatrici sanitarie condannate, rilevava altresì come il precitato obbligo di protezione esclude che le gravi carenze strutturali della struttura sanitaria (anch'esse accertate) potessero aver avuto valore esimente rispetto alle condotte incriminate.
Ed infatti il dovere di protezione impone all'operatore sanitario di porre in essere tutte le azioni precauzionali necessarie per tutelare la salute del paziente a prescindere da eventuali ulteriori e altrui condotte colpose che, ancorché si innestino nel procedimento causale che determina l'evento lesivo, non costituiscono comunque una causa esclusiva sopravvenuta e imprevedibile. (FA)