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(DPR) E’ LECITO PER ATTIVITÀ DI MARKETING RICONTATTARE UN UTENTE PER PROPORRE UN NUOVO SERVIZIO SENZA UNO SPECIFICO CONSENSO RILASCIATO PREVENTIVAMENTE PER TALE FINALITÀ? (Cass. 26.04.2021 n. 11019)

La Cassazione con sentenza n.11019/2021 si è pronunciata su tale condotta ritenendola illecita ed in violazione delle tutele previste dal legislatore in materia di trattamento dati sul presupposto della necessità di un espresso e specifico consenso preventivo. Una tale condotta è stata censurata dal Giudice di legittimità non solo, laddove, il cliente aveva espressamente manifestato il proprio dissenso a nuovi contatti, ma anche, per quei casi in cui l’utente era stato ricontattato in difetto, comunque, di un espresso consenso preventivo per ulteriori e nuove proposte commerciali . A nulla è valsa l’argomentazione dell’operatore commerciale che riteneva di non poter qualificare la campagna del “recupero del consenso” come una vera e propria campagna commerciale. L’Ecc.ma Corte ha sul punto, infatti, precisato come la finalità di marketing anche se è futura e non immediata implica in ogni modo l’applicazione delle stesse regole previste per le attività commerciali . Ancora una volta è stato, dunque, consacrato il ruolo centrale del consenso espresso dall’interessato ai fini della legittimità del trattamento dei dati con la ulteriore precisazione che la negazione del consenso vincola l’operatore anche laddove non vi sia iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni. (EC)