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(DL) Il TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE IN REGIME DI TUTELA EX LEGE 104/92 (ART. 33 , CO. 5), NON E’ SEMPRE VIETATO (Cass. 11.11.2022 n. 3054)

La giurisprudenza di legittimità ha confermato, con la pronuncia in commento, un principio di ordine generale consacrato già in precedenza dalla S.C. a S.U. (Cass 16102/2009) ed, in specie, che il diritto di scelta della sede di lavoro per il lavoratore che gode della tutela ex lege 104/92 (art. 33 , co. 5) non è assoluto ed illimitato, potendo essere fatto valere, quando, alla stregua del “contemperamento fra tutti gli interessi rilevanti” il suo esercizio non leda in maniera consistente le esigenze economiche e produttive del datore di lavoro. Ovviamente, stante la normativa di legge dettata in materia, l’interesse della persona del lavoratore prevale sulle ordinarie esigenze produttive ed organizzative del datore di lavoro. Da un tale assunto ne consegue che un simile diritto non opera automaticamente e men che mai in caso ad esempio di “soppressione di posto di lavoro” o di altre “situazioni di fatto insuscettibili di essere diversamente soddisfatte”. Nel caso sottoposto al vaglio dell’Ecc.ma Corte, l’esistenza di simili cause “insuscettibili di essere diversamente soddisfatte” è stata accertata atteso, peraltro, che il lavoratore non si era dichiarato disponibile a mansioni diverse in alternativa al trasferimento. (EC)