Dic

06

22

(DS) COLPOSO RITARDO DIAGNOSTICO DI PATOLOGIA AD ESITO CERTAMENTE INFAUSTO E RISARCIMENTO DEL DANNO IN VIA EQUITATIVA (Cass. 03.10.2022 n. 28632)

Il danno avente carattere non patrimoniale sofferto dal paziente al quale sia stato tardivamente diagnosticato l’ esito certamente infausto di una patologia comporta sostanzialmente il risarcimento del danno per la lesione al diritto del soggetto nel liberamente determinare il proprio percorso di vita sino all’ evento infausto.
In ordine alla quantificazione del pregiudizio sofferto e del relativo ristoro questa non può che essere una valutazione equitativa volta a determinare la compensazione economica socialmente adeguata del pregiudizio, quella che l’ ambiente sociale accetta come compensazione equa.
Se quindi certamente inidonea una valutazione meramente soggettiva del giudicante svincolata da un qualsivoglia criterio generale valido per tutti i danneggiati a parità di lesioni … Fondamentale è che, qualunque sia il sistema di quantificazione prescelto, lo stesso si riveli idoneo a consentire di pervenire ad una valutazione del danno informata ad equità, e che il giudice dia adeguatamente conto in motivazione del processo logica al riguardo seguito.
In questa direzione e non soccorrendo le tabelle di elaborazione giurisprudenziale del danno anche non patrimoniale (come in fattispecie di lesione alla integrità fisica) nel caso de quo relativo il pregiudizio per omessa tempestiva diagnosi, al fine di una liquidazione equitativa dello stesso devono valutarsi tutte le circostanze del caso concreto quali ex plurimis l’ età del paziente al momento dell’ evento infausto; il periodo di ritardata diagnosi intercorrente tra il primo accertamento , la corretta diagnosi ed il decesso; le condizioni generali di salute del paziente nei mesi intercorsi tra il primo accertamento e l’ effettiva corretta diagnosi. (DG)