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(DL) DIRITTO AL COMPENSO PER L’ OPERA SVOLTA DA PARTE DEL LAVORATORE AUTONOMO ANCHE IN DIFETTO DI UNA PROPRIA PARTITA IVA (Cass.24.03.2023 n. 8450)

La recente pronuncia della Corte di Cassazione ha ribadito un orientamento oramai consolidato sia in termini di maturazione del compenso per l’ attività svolta dal lavoratore autonomo che di ininfluenza, ai fini del decidere, del difetto, in capo a questi di una propria partita IVA.
E’ stato ben chiarito come, nel caso di lavoratore autonomo, cio' che rileva al fine del riconoscimento del corrispettivo per il lavoro prestato, e' la conclusione del contratto di lavoro autonomo, anche nella forma tacita. Invero, la nullita' prevista dall'art. 2231 c.c. ricorre soltanto quando la prestazione espletata dal professionista rientri tra quelle riservate in via esclusiva ad una determinata categoria professionale, il cui esercizio sia subordinato per legge all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione. Al di fuori di tali attivita', vige, infatti, il principio generale di liberta' di lavoro autonomo o di liberta' di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione.
Nella vicenda scrutinata, afferendo a lavoratore artigiano, non sussisteva alcuna disciplina normativa impositiva di una qualche iscrizione ad albi o abilitazione di sorta. Conseguentemente il lavoratore autonomo ha quindi di pretendere il corrispettivo per l’ opera svolta , anche se privo di partita I.V.A., in quanto le eventuali violazioni di carattere tributario non incidono sugli aspetti civilistici. (DG)