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(DL) IL RIFIUTO DEL DIPENDENTE NEL TRASFORMARE IL PROPRIO RAPPORTO DI LAVORO DA FULL A PART TIME NON LEGITTIMA DI PER SE’ IL LICENZIAMENTO (Cass. 09.05.2023 n. 12224)

La Corte di Cassazione con l’ Ordinanza summenzionata ha fornito una duplice lettura sulla questione giuridica in epigrafe sintetizzata.
Ed in effetti, in ossequio all’ art 8 co. 1 DLGS 81/2015 – viene esclusa la risoluzione del rapporto di lavoro a fronte del mero rifiuto del dipendente nel trasformare il proprio rapporto da tempo pieno in tempo parziale (o viceversa).
Nel contempo però non viene precluso il giustificato motivo oggettivo di licenziamento ove il datore di lavoro non sia in condizione di ricevere la prestazione lavorativa nella sua interezza. A fronte dell’ assolvimento del relativo onere probatorio ed in situazione di effettivo nesso causale tra esigenze di riduzione dell’ orario lavorativo e la risoluzione, quest’ ultima troverebbe applicazione. (DG)