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(DT) GLI EMOLUMENTI LEGATI AD OBIETTIVI NON POSSONO ESSERE ASSOGGETTATI A TASSAZIONE SEPARATA (Risposta Agenzia Entrate n. 223 del 29.3.2021)

In base al principio di cassa sancito dall'art. 51 del TUIR le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d'imposta in cui entrano nella loro disponibilità.
L'art. 17, comma 1 lett. b) del TUIR prevede tuttavia che sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti imputati a prestazioni riferibili ad anni precedenti rispetto a quello di "cassa", qualora il "ritardo" nel pagamento: a) derivi da leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti; ovvero: b) sia riconducibile ad altre cause non dipendenti da volontà delle parti.
In forza di quanto precede, l'Agenzia delle Entrate ha pertanto escluso che possano essere soggetti a tassazione separata gli emolumenti corrisposti al dipendente per l'avvenuto raggiungimento di obiettivi predeterminati, poiché in tal caso il pagamento non potrà che necessariamente avvenire in un momento posteriore rispetto alla loro maturazione.
Il ritardo "fisiologico" nel loro pagamento esclude, infatti, che possano considerarsi arretrati in senso tecnico e in quanto tali assoggettabili a tassazione separata. (FA)